Regolamento per l'attivazione e la gestione di un identità ALIAS-E.L.P.I.S.
Il presente Regolamento riguarda coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione personale, affinché possano perseguire efficacemente la propria formazione culturale e individuale in un ambiente, attento alla tutela della privacy alla dignità dell’individuo, alla correttezza e rispetto
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UNA IDENTITÀ ALIAS-E.L.P.I.S. PER STUDENTI IN TRANSIZIONE DI GENERE
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17/12/24 RIFERIMENTI NORMATIVI
• Articoli n. 2 e 3 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili della persona, tra i quali il diritto all’identità personale, inteso come interesse fondamentale della persona a vedere rispettato nei rapporti esterni ciò che è e fa nonché l’effettiva possibilità di godere concretamente dei propri diritti;
• Legge 14 aprile 1982, n. 164 recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso”;
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare l’articolo 1, secondo cui la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;
• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
• Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989 (i 4 principi fondamentali);
• Legge 59 del 15 marzo ’97 e successivi decreti, Autonomia Scolastica;
• DPR 275/99, Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
• DPR 249/98 e successive modificazioni, Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
• Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e
l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite;
• Legge 107/2015, 1 comma 16;
PREMESSA
La scuola è la “formazione sociale” nella quale maggiormente (dopo la famiglia) la persona svolge e sviluppa la propria personalità (art 2 Cost.).
La scuola è autentico luogo di crescita e di confronto pertanto, riconoscendo il valore fondante della pari dignità delle persone, deve garantire il benessere psico-fisico degli studenti delle studentesse, favorendo un ambiente di studio inclusivo bandendo quelle situazioni che possono creare disagio e malessere.
Il presente Regolamento riguarda coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione personale, affinché possano perseguire efficacemente la propria formazione culturale e individuale in un ambiente, attento alla tutela della privacy alla dignità dell’individuo, alla correttezza e rispetto.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento consente di assegnare allo/alla studente/studentessa interessato/a una “identità” provvisoria e transitoria E.L.P.I.S. (Espressione Libera e Protetta dell’Identità degli Studenti, d’ora in poi “Identità Alias”), diversa da quella indicata nella dichiarazione di nascita.
2. L’attivazione della Identità Alias può essere richiesta se si dimostri la sussistenza di un iter intrapreso dallo studente in conformità alla normativa vigente in Italia (implicante lo svolgimento di percorsi di natura psicologica, e/o medico farmacologico) teso a consentire l’eventuale rettificazione di attribuzione di sesso e si desideri, da parte dello studente \ studentessa utilizzare un nome diverso da quello anagrafico.
3. L’Istituto Agrario di Firenze, con l’obiettivo di garantire il pieno e positivo accesso al dispositivo della Identità Alias, si impegna a fornire adeguata formazione in merito ai temi che riguardano l’identità di genere a tutto il personale coinvolto nelle procedure relative alla Identità Alias.
ART. 2 – DESTINATARI/IE
1. L’attivazione di una Identità Alias può essere richiesta con apposita domanda indirizzata al Dirigente scolastico, da entrambi genitori, titolari della responsabilità genitoriale, anche se separati o divorziati, e, in loro assenza (o in caso di temporanea o definitiva condizione di inidoneità allo svolgimento dei compiti educativi o di decesso, di entrambi) da chi è autorizzato all’esercizio della stessa di uno/una studente/studentessa minore di età o direttamente dallo/dalla studente/studentessa che abbia raggiunto la maggiore età
2. La Identità Alias può essere interrotta in ogni momento dietro semplice richiesta della persona interessata
ART. 3 – PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DELL’ IDENTITÀ ALIAS
La domanda di attivazione di una Identità Alias deve essere – redatta secondo il modello disponibile sul sito della scuola nella sezione dedicata alla Identità Alias – all’indirizzo mail: fiis00700q@istruzione.it. con oggetto: “Riservato: richiesta attivazione Identità Alias-E.L.P.I.S.”;
1. La domanda di cui sopra:
• per i minori di età deve essere sottoscritta da entrambi i genitori anche nel caso di genitori separati o
divorziati, in subordine da chi esercita la responsabilità genitoriale o, in caso di sospensione o decadenza dalla stessa da chi è autorizzato all’esercizio della stessa;
• deve essere corredata da apposita documentazione che attesti che la persona abbia intrapreso un percorso psicologico personale e/o medico, in assenza si potrà fare riferimento allo sportello psicologico della scuola e\o al docente referente per l’inclusione;
• detta richiesta può essere presentata al Dirigente e/o inviata allo stesso (e/o a un suo delegato referente) in qualunque momento;
2. Il Dirigente Scolastico è supportato dal docente referente per l’inclusione o altro docente di fiducia, che assume funzioni di Tutor scolastico per la Identità Alias tenuto a fornire le informazioni necessarie per la sua attivazione e seguire direttamente il percorso della richiesta e la gestione della stessa una volta attivata.
3. Il Dirigente Scolastico è altresì supportato da una commissione ristretta composta da almeno 3 docenti dallo stesso nominati, tra cui il docente referente per l’inclusione o altro docente di fiducia. La commissione ha il compito di monitorare le Carriere Alias già in essere, di esprimere pareri e suggerire iniziative formative in merito ai temi che riguardano l’identità di genere, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
ART. 4 – IDENTITÀ ALIAS
1. Acquisita la domanda di attivazione di una identità Alias allo/alla studente/studentessa interessato/a è assegnata un’identità provvisoria e transitoria, al fine del rilascio di nuovi documenti di riconoscimento (libretto scolastico) e di un nuovo account di posta elettronica.
2. L’ Identità Alias è inscindibilmente associata a quella riferita all’identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta attiva per tutta la durata del percorso scolastico presso l’Istituto Agrario di Firenze, salve eventuali richieste della persona interessata o violazioni relative al presente Regolamento.
3. Il libretto scolastico connesso alla Identità Alias deve essere utilizzato esclusivamente all’interno dell’Istituto Scolastico, o anche in altra sede, ospitante iniziative comunque correlate a quelle ivi svolte (ad es. centro convegni o altri luoghi idonei), per attività strettamente attinenti alle finalità formative ivi svolte; talché, in caso di accertamento di un diverso utilizzo, il Dirigente scolastico, previa consultazione con i componenti della commissione ristretta, potrà inibire il ricorso all’identità alias all’esterno dell’istituto, nonché esigere che si provveda all’eventuale modifica e/o rimozione, con le modalità più opportune.
4. Il referente amministrativo per la gestione della Identità Alias che cura la procedura di attribuzione dell’identità Alias e il collegamento fra questa e l’identità anagrafica della persona che ha fatto la richiesta e\ o interessato/a, è la Segreteria Didattica della Scuola.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
1. La persona che ha fatto la richiesta e\ o l’interessato/a dovrà essere consapevole:
• che per lo svolgimento delle attività esterne alla scuola struttura scolastica la persona dovrà utilizzare esclusivamente i dati anagrafici effettivi;
• che, se intenda compiere atti all’interno della scuola che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo e non esaustivo partecipazione a uscite/viaggi di istruzione, eventi extrascolastici, PCTO/stage, mobilità internazionale, richiesta di borse di studio finanziate da soggetti terzi), deve informare preventivamente il Dirigente scolastico o la persona da questi delegata per verificare e concordare se e con quali modalità sia possibile utilizzare l’identità elettiva;
• che è tenuta a comunicare al Dirigente scolastico o ad un suo delegato ogni modificazione in grado di influire sulla validità della Identità Alias. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente il provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso o la decisione di interrompere la Identità Alias;
ART. 6 – VALIDITA’ IDENTITÀ ALIAS
1. Una volta attivata, l’ Identità Alias, si intende rinnovata tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico, salvo richiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o da entrambi i genitori, titolari della responsabilità genitoriale, anche separati o divorziati, e in loro assenza ( o in caso di temporaneo definitiva condizione di idoneità allo svolgimento dei compiti educativo di decesso di entrambi da chi è autorizzato all’ esercizio della stessa responsabilità, in caso di studente/ssa minorenne.
2. L'efficacia della Identità Alias cessa, altresì, al momento della comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di cui all’art. 3, (in alternativa con raccomandata A/R) da parte dello studente/ssa e se minorenne da chi è autorizzato all’esercizio della responsabilità genitoriale, della sentenza definitiva di rettificazione e di riattribuzione di genere emessa dal Tribunale competente.
3. Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti di identità - ivi compreso il rilascio del titolo finale faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell’iscrizione.
ART. 7 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. la violazione di quanto disposto dal presente Regolamento, e degli oneri\obblighi di cui al precedente articolo può determinare l’eventuale interruzione della Identità Alias con ripristino a tutti gli effetti della identità anagrafica, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto. Il relativo provvedimento è di competenza del Dirigente scolastico, previa consultazione con la Commissione,
ART. 8 – RILASCIO DI CERTIFICAZIONI
1. Le attestazioni e certificazioni per uso esterno rilasciate dalla scuola faranno esclusivo riferimento all’identità
anagrafica legalmente riconosciuta.
2. Nel caso in cui il titolo di studio venga conseguito senza che sia intervenuta la sentenza di cambiamento di genere o di identità, gli atti di identità si intendono riferiti ai suoi dati anagrafici effettivi.
3. Il Richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati, fatti e qualità personali inerenti la identità di studio da utilizzare all’esterno della scuola, esclusivamente con riferimento alla propria identità anagrafica.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. È fatto obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite a tutti i soggetti dell’Istituto Agrario di Firenze che, a vario titolo, risultino coinvolti nel procedimento relativo alla Identità Alias
2. L’ Istituto Agrario di Firenze tratterà i dati indicati nel modulo di richiesta della Identità Alias in conformità della normativa vigente: Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati; D. Lgs. 196\ 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche D. M. 101/2018.
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ
3. Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dall’approvazione da parte del Consiglio d’ Istituto.
Firenze,17/12/2024
Istituto Agrario di Firenze
Licenza
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